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Deducibilità e detrazioni auto e veicoli commerciali

La deducibilità delle imposte dirette, e la detraibilità dell’IVA, è totale nel caso di veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività dell’impresa, autocarri e veicoli per usi speciali, il cui utilizzo è collegato all’attività di impresa, veicoli adibiti ad uso pubblico.

La detraibilità dell’IVA è totale anche per agenti o rappresentanti di commercio e per veicoli in uso promiscuo a dipendenti con riaddebito dove l’imponibile in fattura è almeno pari al valore normale.

In tutti gli altri casi la deducibilità delle imposte dirette e la detraibilità dell’IVA sono parziali.

Deducibilità del noleggio a lungo termine

I termini di deducibilità del canone variano a seconda dell’uso della vettura. Bisogna inoltre distinguere tra canone finanziario, ovvero il costo di locazione, e canone relativo ai servizi (ad esempio per manutenzione):

  • la deducibilità è al 100% della quota finanziaria e di servizi se il veicolo ha utilizzo esclusivo come bene strumentale nell’attività propria dell’impresa oppure se è impiegato con finalità pubbliche

  • qualora il veicolo non abbia un uso esclusivamente strumentale, e non venga concesso in fringe benefit, è prevista una deduzione del 20% per la quota finanziaria con limite massimo di 3.615,20 € e senza limiti per la quota relativa ai servizi per la gestione del mezzo

  • il dipendente con un’auto aziendale in fringe benefit può rendere deducibile il 70% della quota finanziaria e di servizi

  • per la categoria degli agenti di commercio i benefici a livello di deducibilità delle imposte dirette sono l’80% per i costi del canone noleggio puro fino a € 5.164,57 e l’80% del suo importo, senza limiti massimi, per la quota servizi

Detrazioni IVA nel noleggio a lungo termine

Tra i vantaggi del noleggio a lungo termine per una partita IVA vi è la possibilità di accedere alla detrazione. L’ammontare della detrazione varia a seconda dell’utilizzo del veicolo e delle specifiche del fruitore del servizio. Scendendo nel dettaglio:

  • se il veicolo è utilizzato come bene esclusivamente strumentale o ad uso pubblico, la detrazione è pari al 100% sia della quota finanziaria che della quota servizi

  • la detrazione sarà invece pari al 40%, sia per la quota finanziaria che per la quota servizi, se il veicolo non è a uso esclusivamente strumentale

  • nel caso di un veicolo in fringe benefit per un dipendente è prevista una detrazione al 40%; se il corrispettivo addebitato al dipendente, con fattura soggetta ad IVA, è pari almeno all’ammontare del benefit stesso allora la detrazione sarà del 100%

  • per gli agenti di commercio la detraibilità è del 100% sia sulla quota finanziaria che sulla quota di servizi

Auto come bene strumentale o non strumentale, uso promiscuo e pubblico

  • I veicoli sono strumentali all'attività dell'impresa solo nella misura in cui sono essenziali al suo svolgimento, tanto che l'attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi

  • I veicoli non sono strumentali quando il contraente utilizza i veicoli non solo per scopi lavorativi.

  • L'utilizzo promiscuo si verifica nei casi in cui il mezzo di trasporto sia assegnato dal datore di lavoro ad uno specifico dipendente e venga utilizzato sia per finalità lavorative che per esigenze personali

  • L’uso pubblico si verifica quando il veicolo viene impiegato per finalità pubbliche

La distinzione è importante in quanto incide sulla percentuale delle agevolazioni fiscali.

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